Il sito di Franco Corleone
24 April 2024

Caro Presidente, non sono d’accordo con lei.

Firenze, 31 marzo 2008

Caro Presidente Napolitano,
rispondo alla Sua lettera del 13 marzo e in particolare alla risposta del Consigliere Loris D’Ambrosio da Lei definita obiettiva e puntuale.
La ringrazio della sollecitudine e della cordialità manifestata insieme alla preoccupazione per la mia iniziativa del digiuno, che aveva il senso di aiutarLa a decidere se esercitare le Sue esclusive prerogative o no.
Non sarei sincero però se non Le manifestassi con chiarezza il mio dissenso nel merito.
Innanzitutto ho trovato una netta e incomprensibile cesura con la risposta sempre del Consigliere D’Ambrosio del 3 novembre 2006 alla mia missiva del 20 settembre. Allora si faceva riferimento alla necessità di aggiornamenti istruttori relativi alla pratica di grazia di Adriano Sofri indispensabili al Capo dello Stato per l’ulteriore corso della relativa procedura. Gli aggiornamenti citati, circa lo stato di salute di Sofri e l’applicazione della legge sull’indulto, erano così semplici da far ritenere, credo legittimamente, di essere alla vigilia di una positiva decisione. Cosicché non arbitrariamente potevo auspicare un atto di umanità e di riconciliazione.
Oggi invece, per motivare il sostanziale rifiuto della grazia, si cita la sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale, secondo la quale la grazia sarebbe un istituto di natura extra ordinem destinato a far fronte a “eccezionali esigenze di natura umanitaria”, non tutelabili attraverso gli ordinari strumenti penitenziari. Mi permetto di osservare che questa e’ una visione riduttiva del potere di grazia e ritengo che le ragioni umanitarie di un atto di clemenza non possano essere ristrette alle condizioni di salute del detenuto interessato. D’altronde un potere assoluto per compiere un “atto gratuito e straordinario di generosità” non può essere limitato a una condizione di salute; altre sono le considerazioni  che giustificano un atto affidato proprio ai valori della Costituzione e che proprio nell’aderenza agli obiettivi della Carta non assume il carattere di arbitrarietà. Del resto così Ella si è determinato nella concessione di alcune grazie, quali quella a Ivan Liggi e a cinque condannati per gli attentati in Alto Adige/Sudtirol negli anni sessanta.
Questa concezione mi pare confermata dalla stessa sentenza n. 200 del 2006, che ha fatto definitiva chiarezza sul potere esclusivo del Presidente della Repubblica in tema di concessione di grazia.  La Corte Costituzionale nella sentenza citata ha ricordato come « l’esercizio del potere di grazia risponda a finalità essenzialmente umanitarie, da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze (non sempre astrattamente tipizzabili), inerenti alla persona del condannato o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo, idonee a giustificare l’adozione di un atto di clemenza individuale, il quale incide pur sempre sull’esecuzione di una pena validamente e definitivamente inflitta da un organo imparziale, il giudice, con le garanzie formali e sostanziali offerte dall’ordinamento del processo penale. La funzione della grazia è, dunque, in definitiva, quella di attuare i valori costituzionali, consacrati nel terzo comma dell’art. 27 Cost., garantendo soprattutto il “senso di umanità”, cui devono ispirarsi tutte le pene, e ciò anche nella prospettiva di assicurare il pieno rispetto del principio desumibile dall’art. 2 Cost., non senza trascurare il profilo di “rieducazione” proprio della pena».
Per altro lo stesso Consigliere D’Ambrosio chiarisce che nel caso di malattia gravissima in corso è prevista nell’ordinamento l’incompatibilità con la detenzione in carcere e il differimento dell’esecuzione e nel caso di una condizione di salute seria ma non patologicamente irreversibile, il magistrato di sorveglianza può decidere la prosecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare (che non va annoverata tra le misure alternative). Si dimostra cioè che esistono strumenti assai sofisticati per risolvere ordinariamente tutti i casi in cui sia compromessa la salute del condannato. Dunque il collegamento della grazia alle problematiche di salute appare improprio.
Il caso di Adriano Sofri e’ peraltro del tutto eccezionale, come bene aveva colto il Consigliere Salvatore  Sechi quando  su incarico del Presidente della Repubblica il  9 gennaio  2002 affermava: «Il Presidente Ciampi conosce bene la complessa e tormentata vicenda processuale che ha portato alla condanna definitiva di Adriano Sofri e dei suoi coimputati ed è consapevole della mutazione teleologica che la pena subisce quando venga irrogata a lunga distanza di tempo dei fatti, soprattutto se restrittiva della libertà personale».
A mio parere, Signor Presidente, qui sta il nocciolo della questione. Adriano Sofri è stato condannato a 22 anni di carcere con l’accusa di essere il mandante (rectius: per avere confermato il mandato) dell’omicidio del commissario Calabresi avvenuto nel 1972. L’arresto avvenne a fine luglio del 1988 e la vicenda giudiziaria con diversi gradi di giudizio (compresa una sentenza di assoluzione inficiata da una motivazione “suicida”), e rinvii della Cassazione si concluse nel 2000 dopo il processo di revisione a Venezia che confermò la condanna, auspicando nella sentenza una soluzione di non carcerazione ulteriore attraverso la concessione della grazia.
Il nodo che si pone in maniera eclatante è il senso di una detenzione che si rivela inutile giacché l’obiettivo previsto dall’articolo 27 della Costituzione sullo scopo della pena, la rieducazione e il reinserimento sociale, è ictu oculi realizzato ed evidente, trattandosi di uno degli intellettuali italiani più lucidi e impegnati, che in questi anni dal carcere ha fortemente contribuito a sollecitare l’opinione pubblica sulle grandi questioni della pace e della guerra, dei diritti umani, del destino del pianeta, della pena di morte.
Presidente Napolitano, una detenzione, seppure domiciliare, per questi motivi si configura come pura afflizione in violazione della Costituzione. Non mi pare di esagerare nel dire che assistiamo a una sorta di sequestro di persona in funzione del principio retorico della certezza della pena.
Tutti coloro che erano impegnati su questo fronte salutarono la concessione della grazia a Ovidio Bompressi come il primo passo per chiudere un capitolo doloroso della storia del nostro Paese. Invece nulla è accaduto nonostante la malattia improvvisa che colpì Sofri nel carcere di Pisa a rischio della vita e nonostante la tragedia familiare avvenuta lo scorso anno. Anche l’anno trascorso in libertà per sospensione pena si è trasformato in una ulteriore sofferenza dal momento che sono stati dodici mesi trascorsi in agonia, non come prologo alla liberazione, ma come un tempo che ha allungato la pena da scontare.
Caro Presidente Napolitano, mi auguro che la decisione di non concedere la grazia a Sofri non sia definitiva. Mi sono permesso di esprimerLe con rispetto alcune valutazioni per me fondamentali, di principio e di diritto, augurandomi che Lei voglia considerarle e tornare a riflettere su una decisione che non può essere condizionata dallo spirito dei tempi o dal timore di reazioni strumentali.
Chi salva un uomo, salva l’umanità: soprattutto sarebbe bello ed educativo dare un segnale contrario allo spirito di vendetta e di rancore che sembra animare il nostro presente. Non si tratta di un atto che riguarda solo Adriano Sofri. Mi auguro che questo scambio di opinioni inneschi un confronto più largo, che coinvolga giuristi, studiosi ed esponenti della società civile sul carattere della grazia dopo la pronuncia della Corte Costituzionale.
A Lei solo, caro Presidente, la parola! Consideri questa condizione un privilegio e non un peso.

Cordialmente
Franco Corleone

Leave a Reply